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COS’È IL REDDITO DI CITTADINANZA?

Il Reddito di cittadinanza è una misura introdotta dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per contrastare la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro e del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura.

Come? Attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale di soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. In sostanza chi beneficia del Reddito di cittadinanza ottiene un importo in denaro mensilmente e una serie di aiuti volti all’inserimento lavorativo.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (PdC).

A CHI SPETTA IL REDDITO DI CITTADINANZA 

Puoi richiedere il Reddito di Cittadinanza (o la Pensione di cittadinanza) se possiedi i seguenti requisiti generali:

sei un cittadino italiano o europeo, o familiare di un cittadino italiano o europeo titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o soggiornante di lungo periodo, o titolare di protezione internazionale;

sei residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;

hai compiuto 18 anni;

sei disoccupato o inoccupato;

hai un ISEE inferiore a 9.360 euro l’anno;

possiedi un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui;

il tuo patrimonio mobiliare (finanziario) non supera 6.000 euro. Questo limite viene accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementabile di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Nel caso di famiglie con persone disabili i valori massimi previsti vengono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente. Per i pensionati che vivono al di sotto della soglia di povertà e che intendono beneficiare della Pensione di cittadinanza, invece, il limite di 6.000 euro per il patrimonio finanziario è esteso ad 8.000 euro per le coppie;

il valore del reddito familiare è inferiore ad una soglia di 6.000 euro l’anno, incrementata a 7.560 euro per la PdC e a 9.360 euro per i nuclei familiari che risiedano in abitazione in locazione, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista del decreto legge, che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni altro membro di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1;

tu e gli altri membri del tuo nucleo familiare (se non vivi da solo) non siete intestatari e non avete piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi precedenti la richiesta del RdC, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima nei 2 anni antecedenti alla stessa, esclusi i mezzi per i quali è prevista un’agevolazione fiscale a favore delle persone disabili;

tu e gli altri membri del tuo nucleo familiare non siete intestatari e non avete piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

non sei sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, e non hai subito condanne definitive, nei dieci anni precedenti la richiesta di RdC, per uno dei delitti indicati negli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Non puoi richiedere il Reddito di cittadinanza (ma il tuo nucleo familiare può richiederlo) se sei disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nel limite di 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, eccetto che nel caso di dimissioni per giusta causa.

QUANTO DURA E QUAL È L’IMPORTO

Il Reddito di cittadinanza viene concesso per un periodo di 18 mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello della richiesta. L’importo mensile è pari ad un dodicesimo del valore annuale. Il RdC è rinnovabile, previa sospensione di 1 mese. Nel caso di Pensione di cittadinanza il periodo di sospensione non viene applicato.

Il beneficio è compreso tra 480 e 9.360 euro l’anno, ed è composto da una integrazione al reddito e da un sostegno economico per contribuire alle spese di affitto, fino ad un massimo di 3.360 euro annui (1.800 euro nel caso di Pensione di cittadinanza), o di mutuo, fino al limite di 1.800 euro l’anno. Viene riconosciuto dall’Inps ed è erogato tramite un’apposita carta prepagata, la Carta Reddito di Cittadinanza.

CUMULABILITÀ DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza possono beneficiare anche delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e alla compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate. La misura è compatibile anche con l’assegno temporaneo per figli minori a carico e l’assegno unico universale per i figli. Inoltre è cumulabile con la NASpI, con la DIS-COLL e con altre forme di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

* italiano o dell’Unione Europea;

* cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.

* cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

* titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

* un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);

* un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;

* un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).

* un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

* ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

* qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

* ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

* autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

* navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

* disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;

* in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;

* componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

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