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Calcolo IMU

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Chi deve pagare l’IMU

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:


Proprietario dell’immobile;

Titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;

Genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;

Concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.


L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020). L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

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Quando va versata l’IMU

L’IMU deve essere versata in due rate:

La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno (Acconto);

La seconda rata deve essere corrisposta entro il 16 dicembre, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.


Nel caso i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

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Come si versa l’IMU

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

Modello F24;

Bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

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Chi non la deve pagare

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.


Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che, mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.


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